Sicurezza sul lavoro:
servizi,
DLgs
81/2008 - "testo unico",
valutazione
dei rischi,
documento di valutazione dei rischi - DVR,
RSPP esterno,
formazione
e corsi,
gestione emergenze,
piano di emergenza,
planimetrie di emergenza,
squadra di emergenza,
piano operativo di sicurezza - POS,
documento unico valutazione rischi di interverenza - DUVRI,
nuovi DVR,
monitoraggio
Valutazione dei rischi
-> Il DLgs 81/2008 e l'attuale
impostazione normativa
-> Autocertificazione e
valutazione dei rischi
-> La funzione di RSPP (Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione)
-> Formazione e informazione in materia
di salute e sicurezza
La valutazione dei rischi è sempre obbligatoria.
Gli artt. 17 e 28 del DLgs 81/2008 prevedono in capo al datore di lavoro
l'obbligo di valutare tutti i rischi: [art. 28 comma a] - "La
valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro,
deve riguardare tutti i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui
anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli
connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa
la prestazione di lavoro.
Autocertificazione e procedure standardizzate - L'art.
29 comma 5 precisa che"i datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base delle procedure standardizzate di
cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro
possono autocertificare l’effettuazione della
valutazione dei rischi." Il termine del 30 giugno è stato prorogato al 3
dicembre 2012, per cui dal prossimo anno non sarà più possibile
autocertificare la valutazione dei rischi.
Autocertificare non significa peraltro che la valutazione non debba
essere effettuata. E' utile in proposito riportare una recente una
sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 3, 15 giugno
2011, n. 23968] di condanna di un datore di lavoro che, pur avendo meno
di 10 addetti, non aveva una valutazione documentata: La Corte,
nell'affermare l'infondatezza del ricorso, riprende il comma 11
dell'art. 4 cit. sottolineando come esso effettivamente prevedesse
(prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008) che il datore
di lavoro delle aziende con meno di dieci addetti non fosse soggetto
agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi fosse esonerato dal
predisporre e tenere un documento di valutazione dei rischi più
complesso previsto da tali commi; ciò non esonerava (e non esonera)
comunque anche il datore di lavoro con meno di dieci dipendenti dal
predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel
contenuto meno analitico di cui al comma 1. "