Sicurezza sul lavoro:
servizi,
DLgs
81/2008 - "testo unico",
valutazione
dei rischi,
documento di valutazione dei rischi - DVR,
RSPP esterno,
formazione
e corsi,
gestione emergenze,
piano di emergenza,
planimetrie di emergenza,
squadra di emergenza,
piano operativo di sicurezza - POS,
documento unico valutazione rischi di interverenza - DUVRI,
nuovi DVR,
monitoraggio
Formazione sicurezza e salute sul lavoro
-> Il DLgs 81/2008 e l'attuale
impostazione normativa
-> Autocertificazione e
valutazione dei rischi
-> La funzione di RSPP (Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione)
-> Formazione e informazione in materia
di salute e sicurezza
..:: Formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro
Non è un caso che il DLgs 81/2008 distingua con chiarezza i concetti di
"informazione" e di "formazione". Si tratta infatti di due cose molto
diverse, che tuttavia spesso vengono confuse. Soprattutto in passato si
è spesso inteso fare formazione con la consegna di opuscoli o
informative a fronte di una firma di ricevuta. I recenti accordi Stato -
Regioni hanno contribuito a fare chiarezza su questa distinzione,
definendo con precisione le caratteristiche e le modalità della
formazione e i requisiti perchè possa ritenersi soddisfatta.
Informazione - Definita dal decreto come il "complesso
delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro", è
sempre necessaria, complementare alla formazione, serve a fornire
notizie immediate ed efficaci in merito ai rischi, alle modalità di
lavoro (es. istruzioni operative), ai corretti comportamenti, ai
referenti in materia di sicurezza, ecc. Circolari, schede, avvisi in
bacheca, ecc.
Formazione - Come previsto dall'art. 37 del DLgs
81/2008, "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche [...]". Gli accordi
Stato - Regioni hanno definito con precisione la formazione che deve
avere le seguenti caratteristiche (in sintesi):
- coinvolgimento degli enti bilaterali e organismi
paritetici - La formazione dei lavoratori può avvenire sia in aula che
nel luogo di lavoro e, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo
37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008, tali corsi di formazione devono
essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti
bilaterali (ove presenti);
- contenuti organizzati in due moduli:
- formazione generale,
della durata non inferiore a 4 ore per tutti i settori,
- formazione specifica
della durata minima di 4 ore per i settori della classe di rischio
basso, di 8 ore per i settori della classe di rischio medio e di 12
ore per i settori della classe di rischio alto;
- durata totale quindi, fra formazione generale e
specifica, di 8, 12 e 16 ore rispettivamente per le tre classi di
rischio.
Inoltre:
- Lavoratori e preposti con formazione pregressa
documentata – La formazione antecedente l’entrata in vigore dell’accordo
può essere riconosciuta se erogata da non più di 5 anni.
- Dirigenti con formazione pregressa documentata – La formazione
antecedente l’entrata in vigore dell’accordo può essere riconosciuta se
conforme ai contenuti di cui al mod. A della formazione RSPP o ai
contenuti del DM 16/01/1997 (formazione RSPP – Datori di Lavoro)
- Disposizioni transitorie – In fase di prima
applicazione, lavoratori, preposti e dirigenti possono frequentare corsi
di formazione con modalità “tradizionali” nel caso in cui gli stessi
risultino “formalmente e documentalmente approvati” alla data di entrata
in vigore dell’accordo [26 gennaio 2012] e completati entro dodici mesi
dalla medesima data.
- Nuovi assunti – Il percorso di formazione (4 ore
formazione di base + 4/8/12 ore di formazione specifica) deve essere
completato preventivamente o al massimo entro 60 giorni dall’assunzione.