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..:: Rifiuti: nuovo sistema di controllo informatico - Sistema SISTRI

Lo scorso 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 dicembre 2009 che prevede l'istituzione di un "sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”.

I soggetti obbligati
Dal 13 luglio 2010 saranno tenuti ad utilizzare il sistema informatico, tra gli altri:

  • Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 50 dipendenti;
  • Produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di altri rifiuti o che consistono in fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi che abbiano più di 50 dipendenti;
  •  Imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Dal 12 agosto 2010 saranno tenuti ad utilizzare il sistema informatico, tra gli altri:

  • Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che hanno un numero di dipendenti fino a 50;
  • Produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, attività e artigianali e derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di altri rifiuti o che consistono in fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue che abbiano più di 10 ma meno di 51 dipendenti.

Esclusioni
Non sono tenute ad adottare il nuovo sistema, ma possono applicarlo in modo volontario i seguenti soggetti:

  • Produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di altri rifiuti o che consistono in fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi che non abbiano più di 10 dipendenti;
  • Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi;
  • Imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
  • Produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle relative a lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di altri rifiuti o che consistono in fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue.

Dispositivi elettronici
La procedura prevista si basa sulla dotazione e l'utilizzo di due diverse tipologie di dispositivi elettronici:

  • un particolare supporto USB, di cui tutte le unità locali che producono rifiuti speciali e tutti i raccoglitori/trasportatori dei medesimi dovranno essere dotati;
  • una "black box", contenente un modulo GPS ed una Sim telefonica, destinata a monitorare la movimentazione dei rifiuti e che pertanto dovrà essere installata (da officine autorizzate) a bordo di ciascun veicolo destinato al trasporto dei medesimi.

Iscrizioni - Termine 

  • Soggetti elencati al precedente punto 1, va effettuata entro il 30 marzo 2010;
  • Per i soggetti elencati al precedente punti 2, va effettuata dal 29 aprile 2010,
  • i rimanenti soggetti potranno aderire dal 12 agosto 2010.

Per maggiori informazioni siamo a disposizione.
Si veda anche: www.sistri.it

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