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Officine e Certificato di Prevenzione Incendi

 

07 ottobre 2012

Termine previsto per l’adeguamento

 

Con il DPR 151/2011 è stato modificato il criterio di assoggettabilità al CPI (Certificato di Prevenzione Incendi), che interessa le attività di riparazione di veicoli a motore (automobili, motocicli ecc.) ivi comprese le attività di carrozzeria, elettrauto, gommista e attività specializzate. Ora non si fa più riferimento alla detenzione di 9 autoveicoli e l’obbligo risulta sostanzialmente determinato dalla superficie coperta dei locali destinati all’attività; pertanto tutte le officine con superficie superiore a 300 m2 sono soggette a CPI.

 

La nuova voce inserita è la seguente: “Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2

 

L’obbligo del CPI scatta anche se si detiene in deposito un quantitativo di pneumatici superiore a 10.000 Kg in massa, pur in presenza di un locale con superficie inferiore a 300 mq: “Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg”.

 

Le officine e carrozzerie che rientrano nell’obbligo di dotarsi del CPI, dovranno provvedere entro il 7 ottobre 2012 usufruendo della procedura semplificata prevista da questo decreto. Rispetto alla scadenza è chiaramente opportuno attivarsi per tempo.

 

Le officine già in possesso del CPI procederanno al rinnovo alla naturale scadenza.

 

Si veda anche:

-           La nostra informativa n. 13 – 2011

-           Elenco aggiornato della attività soggette a CPI

 

    In caso di necessità è possibile richiedere maggiori informazioni:

 

 

 

 

-        telefonando al 0376/588053

-        via mail: matteomelli.studio@gmail.com

-        rispondendo a questo messaggio

 

 

Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica
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