Con il DPR 151/2011 è stato modificato il criterio di assoggettabilità al CPI (Certificato di Prevenzione Incendi), che interessa le attività di riparazione di veicoli a motore (automobili, motocicli ecc.) ivi comprese le attività di carrozzeria, elettrauto, gommista e attività specializzate. Ora non si fa più riferimento alla detenzione di 9 autoveicoli e l’obbligo risulta sostanzialmente determinato dalla superficie coperta dei locali destinati all’attività; pertanto tutte le officine con superficie superiore a 300 m2 sono soggette a CPI.
La nuova voce inserita è la seguente: “Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2”
L’obbligo del CPI scatta anche se si detiene in deposito un quantitativo di pneumatici superiore a 10.000 Kg in massa, pur in presenza di un locale con superficie inferiore a 300 mq: “Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg”.
Le officine e carrozzerie che rientrano nell’obbligo di dotarsi del CPI, dovranno provvedere entro il 7 ottobre 2012 usufruendo della procedura semplificata prevista da questo decreto. Rispetto alla scadenza è chiaramente opportuno attivarsi per tempo.
Le officine già in possesso del CPI procederanno al rinnovo alla naturale scadenza.
Si veda anche:
- La nostra informativa n. 13 – 2011
- Elenco aggiornato della attività soggette a CPI
In caso di necessità è possibile richiedere maggiori informazioni:
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