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..:: Tutela penale dell'ambiente

In arrivo i decreti attuativi per la tutela penale dell’ambiente (Responsabilità Amministrativa delle Aziende - DLgs 231/2001)  

Lo scorso 10 luglio 2010 è entrata in vigore la legge comunitaria n. 96 del 4 giugno 2010 – “Disposizioni per l’adeguamento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee” con la quale il Governo italiano, è stato delegato a recepire la Direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente e la Direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi. Nell’ottica di un inasprimento delle sanzioni previste per la tutela penale dell’ambiente, il Governo, entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge, dovrà provvedere all’adozione di uno o più decreti legislativi volti a recepire le direttive comunitarie sopra indicate, introducendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01) le fattispecie criminose indicate nelle suddette direttive [quindi di carattere ambientale].  

Le condotte considerate illecito penale dalla Direttiva 2008/99/CE, se poste in essere con dolo o grave negligenza, sono le seguenti:

- lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitative di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

- la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

- la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

- l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

- la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

- l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

- il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

- qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;

- la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono”.


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